Art. 3.
(Istituzione del fondo rotativo per il mutuo sociale).

      1. Presso il Ministero delle infrastrutture è istituito il fondo rotativo per il mutuo sociale.
      2. Il fondo rotativo di cui al comma 1 provvede al finanziamento annuale dei progetti delle regioni conformi alle caratteristiche individuate dall'articolo 2.
      3. Al comma 54 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,

 

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con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai citati commi da 47 a 52, per un importo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, è altresì destinata al fondo rotativo per il mutuo sociale».
      4. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, è inserita la seguente:

          «i-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto per il mutuo sociale;».

      5. All'onere derivante dal finanziamento del fondo rotativo per il mutuo sociale, pari a 15.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.