1. Presso il Ministero delle infrastrutture è istituito il fondo rotativo per il mutuo sociale.
2. Il fondo rotativo di cui al comma 1 provvede al finanziamento annuale dei progetti delle regioni conformi alle caratteristiche individuate dall'articolo 2.
3. Al comma 54 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
«i-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto per il mutuo sociale;».
5. All'onere derivante dal finanziamento del fondo rotativo per il mutuo sociale, pari a 15.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.